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Estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo

Articolo 40 comma 1 del Testo Unico Bancario:
(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’estinzione anticipata del mutuo, comporta il pagamento di una penale a favore dell’istituto che ha concesso il mutuo.

Il mutuatario deve quindi versare al mutuante un determinato importo monetario (detto “sconto”) che viene calcolato percentualmente sulla parte di debito che il mutuatario ha deciso di estinguere in via anticipata.

In certi casi, la banca può richiedere oltre alla penale, alcune spese di chiusura del mutuo il cui importo è fisso. Le condizioni attraverso le quali il richiedente può estinguere in via anticipata il mutuo sono descritte in maniera approfondita all’interno del contratto stipulato con la banca e variano anche in base alla tipologia di mutuo scelto.

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