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Nozione abitazione principale ai fini fiscali

Il fisco stabilisce che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La detrazione spetta quindi al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento.

Rientra tra i familiari, nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato. Questo finchè non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio che determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio di detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l’immobile continuino a dimorare i propri figli.

La dimora abituale (o abitazione principale) generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare – mediante autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.

È importante sottolineare che la nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi.

Poniamo per esempio il caso di un genitore che, andando ad abitare in un’altra casa di sua proprietà, cede l’uso della propria abitazione principale al figlio. L’abitazione ceduta in uso al figlio perde la qualifica di abitazione principale e di conseguenza anche il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo gravante su di essa.

Mettiamo invece il caso di un genitore che va ad abitare in una casa che prende in affitto, lasciando l’uso della propria abitazione principale al figlio. Quest’ultimo immobile non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

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