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Cosa occorre per usufruire della detrazione irpef
Il primo requisito è che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. La detrazione d’imposta (calcolata sugli interessi pagati) infatti, per i mutui stipulati dal 1993, è concessa solo in relazione all’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto e questa condizione deve durare per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni.
In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo in alcuni casi particolari.
Un’altra condizione richiesta dalla legge è quella che prevede che il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili. Non possono fruire dell’agevolazione altre forme di finanziamento, quali: cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessioni di stipendio.
Non è richiesto che l’immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato; può trattarsi sia di un altro immobile posseduto dall’acquirente sia di un altro immobile posseduto da persona diversa dall’acquirente.
L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
Per avere diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Data di pubblicazione: 4 gennaio 2009
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